Atto costitutivo

 

 

L'anno 2009, il giorno 09 del mese di settembre si conviene e stipula quanto segue:

 

Tra i signori:

 

1)      Antonio Ocone

2)      Gabriele Colangelo

3)      Antonio Polcino

4)      Giancamillo Morelli

5)      Giovanni Puzella

 

è costituita l'A.S.D. "L'antro dei briganti" con sede in Paupisi in via padre Lucio Izzo.

L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Essa ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività socio-culturali, ludiche, sportive dilettantistiche intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione e promozione di ogni forma di attività ricreativa, didattica, turistica, agonistica, con particolare riferimento alle attività sportive promosse dal Centro Sportivo Educativo Nazionale.

L'associazione esplicitamente accetta ed applica statuto e regolamenti e quanto deliberato dai competenti organi della federazione nazionale di appartenenza e del Centro Sportivo Educativo Nazionale. L'associazione è retta dallo statuto composto da 26 articoli che si allega al presente atto perché ne costituisca parte integrante e sostanziale.

I soci fondatori costituiscono il primo nucleo di soci effettivi e gli stessi riuniti in assemblea eleggono il consiglio direttivo dell'associazione per i primi 4 anni e nelle persone dei signori:

 

-          Ocone Antonio

-          Colangelo Gabriele

-          Polcino Antonio

-          Morelli Giancamillo

-          Puzella Giovanni

 

I consiglieri nominati eleggono:

 

-          Giancamillo Morelli alla carica di presidente;

-           Antonio Ocone alla carica di vicepresidente;

-          Antonio  Polcino alla carica di segretario;

-          Giovanni Puzella alla carica di tesoriere;

-          Gabriele Colangelo consigliere;

 

 i quali dichiarano di accettare la carica. Tutti gli eletti accettano la nomina dichiarando di non trovarsi in alcuna della cause di ineleggibilità previste dalla legge. Il presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il riconoscimento dell'associazione presso le autorità competenti. Tutti gli effetti del presente atto ricorrono da oggi 09/09/2009.

 

Statuto

 

 

Articolo 1 - Denominazione e sede

 

E' costituita in Paupisi(BN), in via padre Lucio Izzo un'a.s.d., ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile , denominata "L'ANTRO DEI BRIGANTI".

 

Articolo 2 - Scopo

 

L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. Essa, conseguito il riconoscimento e l'iscrizione al previsto registro delle a.s.d., ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività culturali, ricreative e sportive dilettantistiche promosse dallo C.S.E.N.  Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro, svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa la gestione di un posto di ristoro. Si impegna, a tal fine, a tesserare allo C.S.E.N., tutti coloro che usufruiranno di detti servizi ricreativi. L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività. L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CIO, del CONI, nonché allo statuto e ai regolamenti dello C.S.E.N. e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti dell'ente di promozione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che gli stessi dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti alle attività svolte.

 

Articolo 3 - Durata

 

La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

 

Articolo 4 - Domanda di ammissione

 

 Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci, solo le persone fisiche che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall'associazione e che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi, per irreprensibile condotta deve intendersi, a titolo esemplificativo e non limitativo, una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione e dello C.S.E.N. e dei suoi organi. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai limiti che ne derivano. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del consiglio direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda, rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne. La quota associativa non può essere trasferita A terzi o rivalutata.

 

Articolo 5 - Diritti dei soci

 

Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo articolo 13. La qualifica di socio da diritto a frequentare le iniziative indette dal consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

 

Articolo 6 - Decadenza dei soci

 

I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

 

  • dimissioni volontarie;
  • morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
  • radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio;
  • scioglimento dell'associazione ai sensi dell'art. 25 del presente statuto.

Il provvedimento di radiazione di cui al precedente numero 3 , assunto dal consiglio direttivo, deve essere indicato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea , alla quale deve essere convocato il socio cessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea. L'associato radiato non può più essere ammesso.

 

Articolo 7 - Organi

 

Gli organi sociali sono:

  • l'assemblea generale dei soci;
  •  il presidente;
  • il consiglio direttivo.

 

Articolo 8 - Funzionamento dell'assemblea

 

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e istituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate riguardano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta, che ne propongono l'ordine del giorno. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati. Le assemblee sono presiedute dal presidente dal presidente del consiglio direttivo o , in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella assemblea con funzione elettiva, finalizzate alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche. L'esistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni. In ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le modalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

 

Articolo 9 - Diritti di partecipazione

 

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione, i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Ogni socio può rappresentare in assemblea , per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

 

Articolo 10 - Assemblea ordinaria

 

La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal presidente , almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo. Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione, nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e su tutti gli argomenti attinenti che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 3, comma 2.

 

Articolo 11 - Validità assembleare

 

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta (potrà essere richiesta anche la maggioranza semplice ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile) degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto. L'assemblea straordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati avanti diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria  saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti. Ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile, per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

 

Articolo 12 - Assemblea straordinaria

 

L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno 15 giorni prima della'adunanza mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'associazione, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

 

Articolo 13 - Consiglio direttivo

 

Il consiglio direttivo è composto da un numero stabilito dall'assemblea di 5 membri eletti, compreso il presidente, dall'assemblea stessa. Il consiglio direttivo nel proprio ambito nomina il vicepresidente, il segretario e il tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il consiglio direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità, prevarrà il voto del presidente. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della stessa disciplina sportiva dilettantistica, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle federazioni sportive nazionali ad esso aderenti, a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno. Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, il voto del presidente è determinante. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le modalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

 

Articolo 14 - Dimissioni

 

Nel caso che , per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall'ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile , dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti. Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vicepresidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva. Il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento, dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo, l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e, limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.

 

Articolo 15 - Convocazione direttivo

 

Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

 

Articolo 16 - Compiti del consiglio direttivo

 

Sono compiti del consiglio direttivo:

a)      deliberare sulle domande di ammissione dei soci;

b)      redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;

c)      fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all'art. 8, comma 2;

d)     redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;

e)      adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci, qualora si dovessero rendere necessari;

f)        attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.

 

Articolo 17 - Il presidente

 

Il presidente dirige l'associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

 

Articolo 18 - Il vicepresidente

 

Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

 

Articolo 19 - Il segretario

 

Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e , come tesoriere, cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.

 

Articolo 20 - Il rendiconto

 

Il consiglio direttivo redige il bilancio dell'associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre ad approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio di trasparenza nei confronti degli associati. Insieme alla convocazione dell'assemblea orinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

 

Articolo 21 - Anno sociale

 

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 01/09 e terminano il 31/08 di ciascun anno.

 

Articolo 22 - Patrimonio

 

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo, dai contribuiti di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dalla'associazione.

 

Articolo 23 - Sezioni

 

L'assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

 

Articolo 24 - Clausola compromissoria

 

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i suoi soci e tra i soci medesimi saranno  devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dallo C.S.E.N.

 

Articolo 25 – Scioglimento

 

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. L'assemblea, all'atto dello scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

 

Articolo 26 - Norma di rinvio

 

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti dello C.S.E.N. ed ,in subordine, le norme del Codice Civile.

 

 

Finalità dell'associazione

 

Il circolo pub "L'antro dei briganti" si propone, attraverso un saldo ancoraggio alla tradizione, di riunire quante più possibili persone, siano esse paupisane o di altri paesi, allo scopo di promuovere la socializzazione, la crescita culturale e un sano divertimento dei suoi associati. Abbiamo in mente una variegata lista di manifestazioni che potrebbero essere organizzate in collaborazione con altri enti e associazioni, quali:

 

- Esposizioni e mostre;

- Festa della birra;

- Degustazioni di vini in collaborazione con le cantine ed enoteche della zona;

- Degustazione di prodotti locali in occasione di sagre e feste;

- Rappresentazioni teatrali e di drammi sacri;

- Tornei di scacchi e dama;

- Caccia al tesoro tra i luoghi caratteristici del paese;

- Tornei di calcio a 5;

- Varie ed eventuali;